INPS - Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione - Circolare n. 74 del 21-04-2017

FONTE INPS
Circolare n. 74 del 21 Aprile 2017

Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione

Sinseti della circolare

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Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali – con particolare riferimento al reddito della casa di abitazione – che ha ribaltato i precedenti criteri utilizzati finora anche dall’Istituto. A far data dal 1° gennaio 2017, si dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
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Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
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Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.

Leggere il testo completo della circolare n. 74 del 21-04-2017 dal sito dell'INPS