Pensione di reversibilità - Circolare INPS n. 84 del 14 giugno 2012

Pensione di reversibilità
Circolare INPS n. 84 del 14 giugno 2012    

Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.
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