Circolari INPS 2016

INPS. Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Fonte: INPS

Circolare n. 195 del 10 novembre 2016

Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

"In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).

 Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.

In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.

INPS. Pensione al coniuge superstite. Novità - Circolare n. 178 del 21 settembre 2016

FONTE: INPS

CIRCOLARE n. 178 del 21 settembre 2016

Oggetto: Pensione al coniuge superstite. Illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016.

Legge 5 febbraio 1992 n. 104. CIrcolare INPS n. 127 dell'8-7-2016. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave. Proroga degli effetti del verbale rivedibile.

art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.

Circolare n. 127 datata 8-7-2016

Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:

permessi ex art. 33, commi  3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.

In particolare:

INPS. Chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

Fonte: INPS - Direzione Centrale Pensioni

Circolare n. 98 del 9 Giugno 2016

Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Sommario: Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti  in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.

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