Legge di stabilità - Emendamento dei relatori 7.300 (parti)

Fonte - email del Presidente della Sezione Provinciale UNMS di NAPOLI

 

PENSIONI DI GUERRA

Emendamento dei Relatori 7.300 (parti)

Conseguentemente

all’articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

....

h) sostituire il comma 17 con il seguente: “17. L’agevolazione di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano

percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.”;

Il comma 17 nel testo dell’AC 5534-bis:

“17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. “

Reintroduzione dell’esenzione Irpef per le pensioni di guerra

 

Si abroga il comma 17, reintroducendo così l’esenzione Irpef per le somme erogate a titolo di pensioni di guerra e assimilate, purché diverse da quelle percepite a titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo
superiore a 15.000 euro (queste ultime sono dunque assoggettate a imposta);

Il comma 17 abrogava il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e degli altri redditi indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in capo
ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989, la modifica normativa si applica anche:

- alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

- alle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;

- alle pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco
e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua, rispetto a quanto previsto dal comma 17, di 138,1 milioni di euro, alla quale si aggiungono le perdite di gettito relative alle addizionali regionale e comunale, pari, rispettivamente a 6 e 1,7 milioni.