Pensioni

Reversibilità: pensione ai superstiti indiretta più bassa per gli eredi del lavoratore

SpiccioliReversibilità: pensione ai superstiti indiretta più bassa per gli eredi del lavoratore

 

La Corte costituzionale con la sentenza n. 23/2017 ha stabilito che la pensione ai superstiti indiretta deve essere calcolata con riferimento all’età di 57 anni.

Assegno più basso per chi ha diritto alla pensione di reversibilità, o meglio alla pensione ai superstiti indiretta, nel caso in cui il dante causa deceduto era un lavoratore e non già titolare di pensione, il coefficiente di trasformazione per calcolare la quota contributiva della pensione (cioè la quota che deve essere determinata col sistema di calcolo contributivo) è quello corrispondente a 57 anni di età e non a 66 anni e 7 mesi, età prevista per la pensione di vecchiaia. Secondo la Corte, se si utilizzasse per tutti il coefficiente valido per la pensione di vecchiaia si assimilerebbero situazioni diverse in modo iniquo, senza considerare l’effettiva permanenza in servizio del lavoratore. La pensione ai superstiti indiretta, infatti, si differenzia dalla pensione di reversibilità vera e propria perché viene riconosciuta anche in assenza di un autonomo diritto al trattamento del lavoratore deceduto. Utilizzando un coefficiente di calcolo uguale per tutti sarebbe, al contrario, svantaggiato il lavoratore rimasto in servizio per un periodo più lungo e si uniformerebbe verso l’alto in modo indiscriminato il trattamento riconosciuto ai superstiti.

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INPS. Rivalutazione pensioni per l’anno 2014

FONTE INPS: Rivalutazione pensioni per l’anno 2014.

"ll decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, ha fissato nella misura dell’1,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014.

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INPS. Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità.

FONTE: INPS

CIRCOLARE N. 140 del 3 ottobre 2013

 

Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilità.

INPS - Circolare n. 131 del 19 novembre 2012 - Presentazione telematica delle istanze pensionistiche.

Fonte INPS gestione ex Inpdap

Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.

A partire dal 12 gennaio 2013, diverse istanze di servizio potranno essere presentate solo in via telematica.

Sommario della circolare 131 del 19 novembre 2012 (qui testo integrale)

 

  1. Presentazione delle domande tramite canale telematico: entrata in vigore e regime transitorio;

Manifestazione del 31.10.2012. Cresce il welfare, cresce l’Italia.



 Comunicazioni dalla Presidenza

 

Legge di Stabilità - Pensioni di guerra e Tabellari - Manifestazione

Il Governo MONTI con la legge di Stabilità e nel tentativo di far quadrare i conti dello Stato, ha pensato bene di abrogare l'esenzione IRPEF

Pensioni - Pagamenti in contanti oltre i 1000 Euro - Novità importanti

Data l'importanza dell'argomento leggere l'intero Messaggio INPS n. 10885 del 28 giugno 2012

Pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a 1000 euro ulteriori novità:

In base all’art.3, comma 3, della Legge n°44 del 26 aprile 2012, di conversione del Decreto-legge n°16 del 2 marzo 2012 , l’adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire a partire dal 1° luglio 2012. La norma descritta impone quindi all’Istituto di non effettuare pagamenti in contante o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per pensioni a decorrere dal 1° luglio 2012, sia per le rate correnti sia per le nuove liquidate.

Periodo transitorio (luglio – settembre 2012)

Nei casi in cui i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro entro il 30 giugno 2012 non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche,  l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.

In questi casi, i pagamenti disposti dall’Istituto saranno sospesi da Poste Italiane Spa e dalle Banche che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio ed infruttifero, senza oneri per il beneficiario.

Il pensionato ha la possibilità di indicare il conto corrente o libretto bancario o postale su cui trasferire le somme entro il 30 settembre 2012. Nel caso in cui la scelta venga effettuata, le somme sono trasferite da Poste Italiane Spa e dalle Banche senza spese o oneri per il beneficiario. Al contrario, i prestatori dei servizi di pagamento, decorso inutilmente il termine del 30 settembre, restituiranno all’Istituto le somme accantonate sul conto di servizio.

Pensioni - Prorogato il pagamento in contanti al 1° luglio 2012

 

Aggiornamento dal sito INPS ex Gestione INPDAP
 

La legge 44 del 26 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto legge 16 del 2 marzo 2012 (articolo 3 comma 3), ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2012 la data a partire dalla quale gli enti e le pubbliche amministrazioni non possono più pagare in contanti le pensioni e gli stipendi. Di conseguenza a partire dal 1° luglio non sarà più possibile riscuotere in contanti le pensioni pari o superiori a 1000 euro. 

Data: 25/06/2012

Leggi qui l'intero articolo

Pensione di reversibilità - Circolare INPS n. 84 del 14 giugno 2012

Pensione di reversibilità
Circolare INPS n. 84 del 14 giugno 2012    

Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.

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INPS ex Gestione INPDAP - Pensioni, pagamento fine rapporto e fine servizio

INPS ex Gestione INPDAP - Messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite daIl’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Link al documento in formato PDF

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Pensione privilegiata ordinaria

PENSIONE  PRIVILEGIATA ORDINARIA (Personale Militare)

Finalità e natura:

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