INPS. Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Fonte: INPS

Circolare n. 195 del 10 novembre 2016

Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

"In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).

 Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.

In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.

L’articolo 99, quinto comma, è stato dichiarato illegittimo in quanto, come precisato tra le motivazioni, il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.

 In merito a tale problematica, si comunica che questo Istituto ritiene di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati."

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