INPS. Chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

Fonte: INPS - Direzione Centrale Pensioni

Circolare n. 98 del 9 Giugno 2016

Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Sommario: Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti  in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.

1) Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento

2) Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

Testo completo della circolare sul sito istituzionale INPS