Reversibilità: pensione ai superstiti indiretta più bassa per gli eredi del lavoratore

SpiccioliReversibilità: pensione ai superstiti indiretta più bassa per gli eredi del lavoratore

 

La Corte costituzionale con la sentenza n. 23/2017 ha stabilito che la pensione ai superstiti indiretta deve essere calcolata con riferimento all’età di 57 anni.

Assegno più basso per chi ha diritto alla pensione di reversibilità, o meglio alla pensione ai superstiti indiretta, nel caso in cui il dante causa deceduto era un lavoratore e non già titolare di pensione, il coefficiente di trasformazione per calcolare la quota contributiva della pensione (cioè la quota che deve essere determinata col sistema di calcolo contributivo) è quello corrispondente a 57 anni di età e non a 66 anni e 7 mesi, età prevista per la pensione di vecchiaia. Secondo la Corte, se si utilizzasse per tutti il coefficiente valido per la pensione di vecchiaia si assimilerebbero situazioni diverse in modo iniquo, senza considerare l’effettiva permanenza in servizio del lavoratore. La pensione ai superstiti indiretta, infatti, si differenzia dalla pensione di reversibilità vera e propria perché viene riconosciuta anche in assenza di un autonomo diritto al trattamento del lavoratore deceduto. Utilizzando un coefficiente di calcolo uguale per tutti sarebbe, al contrario, svantaggiato il lavoratore rimasto in servizio per un periodo più lungo e si uniformerebbe verso l’alto in modo indiscriminato il trattamento riconosciuto ai superstiti.

Pensione: come funziona il calcolo contributivo

L'importanza del coefficiente di trasformazione è data dal fatto che la quota contributiva di pensione (calcolata dal 2012 in poi, per i lavoratori che possiedono un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e dal 1996 in poi per gli altri), al contrario della quota retributiva, viene determinata sulla base dei contributi versati e non degli ultimi stipendi.
Il coefficiente di trasformazione converte la somma dei contributi (montante contrbutivo) in pensione.

Esempio pratico:

  • lavoratore con un montante contributivo pari a 300.000 euro che si pensiona a 57 anni di età avrà una pensione annua pari a 12.738 euro  (300.000 * 4,246%, coefficiente valido per 57 anni di età);
  • lavoratore con un montante contributivo pari a 300.000 euro che si pensiona a 66 anni e 7 mesi di età, valida per il trattamento di vecchiaia inps) avrà una pensione annua pari a 16.857 euro  (300.000 * 5,619%, coefficiente valido per 66 anni e 7 mesi di età);

Il lavoratore avrebbe diritto a oltre 4.000 euro in più all’anno.

 

Pensione di reversibilità: quale percentuale si applica?

Solo in rari casi, la pensione ai superstiti, corrisponde al 100% della pensione che avrebbe avuto in godimento il lavoratore deceduto.

Infatti, le quote spettanti sono:

  • coniuge senza figli: 60%
  • coniuge ed un figlio: 80%
  • coniuge e due o più figli: 100%
  • un figlio: 70%
  • due figli: 80%
  • tre o più figli: 100%
  • un genitore: 15%
  • due genitori: 30%
  • un fratello o una sorella: 15%
  • due fratelli o sorelle: 30%
  • tre fratelli o sorelle: 45%
  • quattro fratelli o sorelle: 60%
  • cinque fratelli o sorelle: 75%
  • sei fratelli o sorelle: 90%
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Nel complesso, la pensione ai superstiti non può, fatti salvi i limiti di reddito, in nessun caso essere inferiore al trattamento minimo o superiore all’intero ammontare della pensione spettante al deceduto.

 

Pensione di reversibilità: requisiti contributivi

I supersiti hanno diritto alla pensione e sarà liquidata solo se si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità (in questo caso, parliamo di pensione di reversibilità);
  • al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per le prestazioni di invalidità (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio);
  • al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia: in questo caso, come abbiamo visto, non rileva l’età dell’assicurato deceduto, ma si deve applicare il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni di età; inoltre, non sono necessari 20 anni di contributi, ma ne bastano 15 perché alle pensioni ai superstiti non si applica l’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

 

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